Poteri sostitutivi

Funzionario con poteri sostitutivi

 
Art.2 della legge 7 agosto 1990 n.241 come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012 n. 9 convertito in legge 4 aprile 2012 n.35 e dal decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito in legge 7 agosto 2012 n.134.
 
La Giunta Comunale, con deliberazione n.54 del 06/09/2012, ha individuato, ai sensi della norma in oggetto, nel Segretario Generale avv. Giovanni Antonio Cotrupi, il soggetto a cui sono stati attribuiti i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Responsabili di area. Il privato interessato può scrivere ai seguenti indirizzi email per essere successivamente contattato:
segretario@comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

comunevillanuova@pec.it
 
Si riporta di seguito stralcio dell’art.2 della legge 241/90 modificato:
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma
9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 -bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9 -bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9 -quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti [di cui all'articolo 2] e quello effettivamente impiegato.