Secondo l’art. 7 del Testo Unico (D.Lgs. 25-07-1998, n. 286), chiunque ospiti o ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, a un cittadino extracomunitario è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore. Questa comunicazione deve essere presentata in triplice copia utilizzando il modello fornito (scaricabile dai link sottostanti). In caso di mancato rispetto dei termini, si incorre in una sanzione amministrativa variabile da 160 a 1.100 euro (art. 8, comma 1, Legge 30/07/2002, n. 189). La comunicazione include le generalità di chi ospita e del cittadino straniero, gli estremi del passaporto o altro documento identificativo, l’ubicazione precisa dell’immobile e il titolo per cui viene ospitato.